STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“PETTIROSSO AGORDINO”
Articolo 1 – Denominazione e sede
E’ costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato “PETTIROSSO AGORDINO” ODV
Assume la forma giuridica di associazione, è riconosciuta, ed è apartitica, apolitica, aconfessionale.
L’Associazione ha sede legale e operativa in Agordo (BL) presso l’Ospedale Civile in Via Fontana, 36.
La variazione della sede legale non comporta modifica statutaria, ma obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Articolo 2 – Statuto
L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Agisce in particolare ai sensi e per gli effetti della legge regionale 19 marzo 2009 n. 7 sulle cure palliative e della legge 15 marzo 2010 n. 38 che determina le disposizioni per l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.
L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
Articolo 3 – Efficacia dello statuto
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’organizzazione stessa.
Articolo 4 – Interpretazione dello statuto
Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’art. 12 delle preleggi al codice civile.
Articolo 5 – Finalità e attività
L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
In particolare:
* obiettivo di valorizzazione e assistenza alla persona;
* obiettivo socio sanitario.
Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi, e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, sono quelle indicate all’art. 5 comma 1) lettera a) del D.Lgs n.117/2017.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzano nello studio, la promozione, l’organizzazione e l’attuazione di forme di assistenza sanitaria, psicologica, sociale, religiosa ed eventualmente economica, dirette ad alleviare prevalentemente le sofferenze degli ammalati di cancro e di altre malattie evolutive ed irreversibili, secondo lo spirito delle cure palliative e con una particolare attenzione verso le malattie dementigene.
L’assistenza è gratuita e sarà attuata sia al domicilio del paziente, sia presso le strutture sanitarie.
E’ rivolta all’intero nucleo familiare, sia nella fase della malattia sia del lutto, e verrà attuata da una equipe multidisciplinare composta da volontari e da collaboratori professionali.
Cura la formazione di volontari, il coordinamento e l’ impiego di operatori per l’ assistenza all’ammalato.
Non ha carattere sostitutivo di quelli di competenza degli enti pubblici ma integrativo degli stessi.
Per l’attività di interesse generale prestata l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
L’organizzazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.
L’organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D.Lgs. 117/2017.
L’ambito di azione dell’Associazione è prevalentemente la vallata agordina e la provincia di Belluno; è comunque limitato alla Regione Veneto. La sua durata nel tempo è illimitata.
Articolo 6 – Soci
Sono associati dell’organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
Essi sono così suddivisi:
* soci volontari: sono i soci che partecipano con la loro opera all’assistenza diretta, all’assistenza indiretta o alle attività promosse dall’Associazione;
* soci sostenitori: sono i soci che dimostrano la loro disponibilità a partecipare all’attività dell’Associazione
attraverso la condivisione delle finalità statutarie;
* soci onorari: sono i soci fondatori e coloro i quali si distinguono per un contributo scientifico, clinico, economico od organizzativo utile ai fini dell’Associazione.
L’ammissione all’organizzazione è deliberata dal consiglio direttivo, su domanda dell’interessato, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.
Il consiglio direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato.
L’ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Articolo 7 – Diritti e doveri dei soci
Gli associati dell’organizzazione hanno il diritto di:
-
eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
-
essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
-
votare in Assemblea dal momento dell’iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
-
prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d’esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
-
denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
Gli associati dell’organizzazione hanno il dovere di:
-
rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
-
versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.
La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.
Articolo 8 – Volontario e attività di volontariato
L’associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.
All’associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
Articolo 9 – Perdita della qualifica di associato
La qualità di associato si perde per morte, recesso, o esclusione.
L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo.
L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione.
Sono altresì considerati decaduti i soci che per due anni consecutivi hanno cessato il versamento della quota stabilita dal consiglio direttivo.
L’esclusione è deliberata dal consiglio direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato ed è ratificata dall’assemblea nella prima riunione utile.
Articolo 10 – Gli organi sociali
Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea dei soci
– il Consiglio Direttivo
– il Presidente
– l’Organo di controllo
– il Collegio dei Sindaci
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Articolo 11 – Assemblea
L’assemblea è composta da tutti gli associati ed è l’organo sovrano.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti gli associati.
Articolo 12 – Compiti dell’Assemblea
L’assemblea:
-
determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
-
approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;
-
nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
-
nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’organo di controllo;
-
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
-
ratifica il provvedimento di esclusione degli associati;
-
delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
-
approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
-
delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’organizzazione;
-
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Articolo 13 – Convocazione
L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.
La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, spedita o consegnata almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.
Articolo 14 – Assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.
Articolo 15 – Assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’organizzazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega, e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
Articolo 16 – Consiglio Direttivo
Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il consiglio direttivo è formato da 5 componenti eletti dall’assemblea tra gli associati, per la durata di 4 anni, e sono rieleggibili.
Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il presidente dell’organizzazione è il presidente del consiglio direttivo ed è nominato dal medesimo al suo interno.
Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
-
amministra l’organizzazione,
-
attua le deliberazioni dell’assemblea,
-
predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
-
predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,
-
stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
-
cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
-
è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts,
-
disciplina l’ammissione e l’esclusione degli associati,
-
accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Articolo 17 – Il Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i propri componenti.
Il Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del consiglio direttivo, il Presidente convoca l’assemblea per la elezione del nuovo Presidente e del consiglio direttivo.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
In caso di urgenza il presidente potrà assumere le funzioni dell’intero consiglio, che successivamente sarà convocato per la ratifica delle decisioni assunte, fermi restando gli effetti nei confronti dei terzi.
Articolo 18 – Organo di controllo e revisione legale dei conti
L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
L’organo di controllo:
-
vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
-
vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
-
esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
-
attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Qualora l’organizzazione dovesse superare i limiti di cui all’art. 31, c.1., CTS, l’Organo di controllo avrà il compito di effettuare anche la revisione legale dei conti; in tal caso l’Organo di controllo sarà interamente composto da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Articolo 19 – Collegio dei Sindaci
In assenza dell’Organo di controllo di cui al citato art. 30 del D. Lgs 117/2017, l’associazione si avvale di un Collegio dei Sindaci nominato dall’Assemblea generale dei soci fra persone esperte in materia contabile, anche tra i non soci. E’ formato dal presidente e da due membri effettivi e due supplenti.
Il Collegio dei Sindaci può assistere alle sedute del consiglio.
In caso di recesso o decesso di uno dei componenti del Collegio dei Sindaci, il consiglio direttivo attingerà fra i soci o esterni esperti in materia contabile.
In tal caso la carica verrà a scadere al termine del mandato del consiglio direttivo.
Il Collegio dei Sindaci ha accesso agli atti contabili dell’Associazione e ne controlla la regolarità. Redige una
relazione sui bilanci da presentare annualmente all’Assemblea generale dei Soci. Potrà inoltre accertare la consistenza di cassa, valori e titoli di proprietà dell’Associazione.
L’attività ispettiva può essere svolta anche individualmente dai singoli membri.
La carica di Sindaco è incompatibile con la carica di consigliere.
Articolo 20 – Risorse economiche
Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
-
quote associative;
-
contributi pubblici e privati;
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donazioni e lasciti testamentari;
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rendite patrimoniali;
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attività di raccolta fondi;
-
rimborsi da convenzioni;
-
ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
-
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.
Articolo 21 – I beni
I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli associati.
Articolo 22 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
Articolo 23 – Bilancio
Il bilancio di esercizio dell’Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.
Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
Articolo 24 – Bilancio sociale
Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 117/17, l’organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
Articolo 25 – Convenzioni
Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione.
Articolo 26 – Personale retribuito
L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
Articolo 27 – Responsabilità ed assicurazione degli aderenti
Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
Articolo 28 – Responsabilità dell’organizzazione
L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
Articolo 29 – Assicurazione dell’organizzazione
L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.
Articolo 30 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
Articolo 31 – Libri sociali
L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati/aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente.
Articolo 32 – Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
Articolo 33 – Norma transitoria
Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.
A decorrere del termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/2017, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/2017.
L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
Gli organi sociali attualmente in carica cesseranno il loro mandato secondo quanto previsto dallo statuto sociale nella sua precedente formulazione.